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Decreto Legge Ricostruzione

Terremoto in Abruzzo

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Audizione presso la Commissione Ambiente e Territorio del Senato della Repubblica in merito al Decreto-Legge 28.04.2009 n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile”.

Osservazioni in merito al decreto-legge
Roma, 6 maggio 2009
Limiti fisici e temporali all’intervento
Si segnala come, stante il perdurare della crisi sismica, con uno sciame di rilevanti eventi secondari e per l’effetto di progressivo spostamento degli epicentri sismici, attualmente il quadro dei danni in essere risulta del tutto non accertabile. Il Decreto in oggetto, sia nella rubrica che lo titola che all’interno del provvedimento (art. 1 c. 2), fissa invece rigidi paletti spaziali e temporali che nel prosieguo non consentiranno l’ammissione all’intervento di eventuali ulteriori territori, ovvero di ulteriori danni che potessero avvenire in futuro nei medesimi territori già danneggiati ed individuati.
Localizzazione e dimensionamento di nuclei di moduli abitativi durevoli
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto la definizione del numero e delle caratteristiche dimensionali degli alloggi compresi nei moduli abitativi dipende dalle dichiarazioni di inagibilità degli alloggi con destinazione a prima casa, gli unici che consentono ai relativi residenti di accedere al diritto di assegnazione nei moduli. Stante il grave ritardo nell’accertamento delle inagibilità, sia per la necessità di rivederle continuamente a causa del ripetersi delle scosse sismiche, sia per la sostanziale non operatività degli uffici comunali che dovrebbero produrre le attestazioni di prima casa, attualmente non è ancora possibile definire, nemmeno in via approssimata, l’entità complessiva degli alloggi da realizzare, né quindi la rilevanza scalare delle problematiche urbanistiche ed ambientali da affrontare e il dimensionamento delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria, pur obbligatorie ai sensi del dettato del decreto stesso.
Appare inoltre irragionevole l’ipotesi di ospitare tutti gli aventi diritto in abitazioni da realizzare ex novo, scartando aprioristicamente la possibilità di attare ad uso abitativo almeno una parte del patrimonio immobiliare inutilizzato di proprietà demaniale, abbondante a l’Aquila e sostanzialmente intatto, che pure lo stesso decreto all’art. 4 c. 1 lett. a) prevede che venga trasferito in disponibilità agli enti territoriali e che ciò avvenga tramite ordinanze del PCM. Fra l’altro il riuso di patrimonio edilizio pubblico non necessario può avere il rilevante effetto di ridurre gli impatti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti e di ridurre in modo consistente i costi di urbanizzazione e infrastrutturazione, visto che si tratta di patrimonio già interamente dotato di urbanizzazioni.
Piano di ripristino degli immobili pubblici e piano dell’armatura urbana
Il Piano previsto all’art. 4 c. 1 lett. b) non può essere concepito in modo indipendente da un piano generale di revisione delle collocazioni funzionali delle attività pubbliche costituenti l’armatura urbana de l’Aquila e del suo territorio di riferimento, piano generale oggi non ancora previsto e che invece, in positivo o in negativo, produrrà effetti rilevanti sulla rinascita de l’Aquila quale centro urbano di rango regionale, sia che venga redatto ovvero che invece manchi.  Si segnala la rilevanza dell’integrazione all’interno del piano dell’armatura urbana degli interventi previsti all’art. 4 c. 6) quanto a riorganizzazione e ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate.
Si rileva inoltre che mentre l’art. 4 c. 1 lett. b) assegna al MIT il compito di predisporre ed attuare il piano di ripristino degli immobili pubblici, il medesimo articolo al c. 2 designa il Presidente della Regione quale commissario delegato alla realizzazione degli interventi. Non si tratta di un bisticcio nominalistico sulla differenza di significato fra attuare e realizzare, quanto di un potenziale conflitto di poteri tra autorità centrali di livello esecutivo e autorità regionali di rango costituzionale, conflitto che va sciolto in radice, a nostro avviso a favore delle autorità regionali, fra l’altro insediate proprio a l’Aquila.
Criteri e provvidenze per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private
L’art. 3 c. 1 del Decreto prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili solo a condizione che essi presentino entrambe le seguenti condizioni:
-    siano adibiti ad abitazione principale;
-    siano distrutti o dichiarati inagibili.
Si tratta cioè delle medesime condizioni oggettive e soggettive che danno l’accesso al diritto di assegnazione di alloggi realizzati ai sensi dell’art. 2. In tal modo il Decreto pone in essere distinte azioni rivolte contemporaneamente ai medesimi soggetti, che vengono a) ospitati in nuove abitazioni durevoli; b) ammessi alla concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili che sono la loro abitazione principale; c) in alternativa è prevista al comma 3 la concessione di finanziamenti assistiti per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni distrutte.
L’insieme di queste decisioni (il DL è già operante) non chiarisce il destino delle unità fondiarie su cui si trovavano abitazioni distrutte i cui proprietari optino per abitazioni sostitutive; né affronta il nodo di edifici plurifamiliari distrutti i cui proprietari optino per soluzioni divergenti, gli uni per la ricostruzione in loco, gli altri per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive. Si tratta di un punto molto rilevante che nell’esperienza friulana e in quella umbra, alla luce di molteplici motivazioni, portò alla scelta di ricostruire integralmente in loco e di non agevolare mai la delocalizzazione dei residenti.
Si rileva inoltre la difficoltosa proponibilità di un soggetto unico per le funzioni di assistenza alla stipula dei contratti di finanziamento per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive, e per la gestione del relativo rapporto contrattuale. Si tratta di un campo nel quale, a fronte di criteri omogenei e certificate qualità nell’erogazione delle prestazioni di servizio, è opportuno lasciare ad una pluralità di soggetti in concorrenza fra loro le possibilità di intervento di sostegno e di intermediazione finanziaria.
Specificità territoriali relative al patrimonio storico-architettonico e monumentale
È la prima volta nella storia nazionale che un terremoto gravemente distruttivo colpisce un centro urbano di grandi dimensioni dopo l’approvazione delle leggi del 1939 di protezione del patrimonio storico-artistico. La concomitanza di distruzione sistematica e di tutela architettonico-monumentale e paesaggistica per i 180 ettari del centro storico de l’Aquila e per le altre centinaia di ettari dei centri minori e del patrimonio monumentale diffuso costituiscono una emergenza nell’emergenza, e richiedono particolari forme di intervento e modalità concertative fra le varie competenze istituzionalmente coinvolte, anzitutto le varie sopraintendenze.
Va inoltre considerato come gran parte del patrimonio edilizio storico, in particolare nel centro de l’Aquila, non fosse ormai più goduto come abitazione principale; tale circostanza, stanti le previsioni di finanziabilità attualmente incluse nel testo del decreto, lascerebbe sostanzialmente scoperto dalla possibilità di accesso a finanziamenti o a consistenti agevolazioni proprio la maggior parte del patrimonio più significativo e più degno di azioni di ripristino e di adeguamento sismico, in quanto quello che maggiormente svolge le funzioni identitarie e connotative della reciproca appartenenza di territori e comunità insediate.
Alla luce di tali rilevanti aspetti si ritiene pertanto doveroso proporre la definizione di due distinte modalità di intervento, distinguendo le azioni di ricostruzione del patrimonio storico-artistico dalle azioni relative alla città contemporanea.
Si ritiene altresì necessario definire una corretta modulazione degli interventi di sostegno economico alla ricostruzione, alla luce della rilevante differenziazione soggettiva fra i diversi proprietari di immobili storici, differenziazione che non è in alcuna relazione con la rilevanza architettonico-monumentale degli immobili.

3 Commenti

  1. Dott.ssa Rosella Graziani  •  12 Maggio, 2009 @ 11:49

    Il grande inganno del dopo terremoto

    Mai nella storia dei terremoti italiani avevamo assistito ad una ingiustizia tanto grande e ad un tale cumulo di menzogne che ha ricoperto L’Aquila più di quanto non abbiano fatto le macerie, come è accaduto in occasione del devastante terremoto che l’ha colpita e nel quale, nel giro di una trentina di secondi, tanta gente ha perso tutto, affetti, amicizie, casa, e molti anche il lavoro, per non parlare dei monumenti che rendevano unica la città.

    Mai in tutta la storia della nostra Repubblica è stato negato ai cittadini il risarcimento integrale dei guasti dei terremoti, per la prima casa. Ma questa regola sempre rispettata (come, ad esempio, nel Friuli e in Umbria), non vale per l’Abruzzo. Da un primo esame del Decreto legge n. 39 saltano agli occhi queste particolarità: all’art. 3 non si parla di una cifra specifica, ma nella relazione tecnica allegata si indica la somma di €150.000,00 quale tetto massimo spettante ai singoli cittadini per la prima casa. Orbene, la cifra che sarà poi effettivamente riconosciuta a ciascuno degli aventi diritto, per un terzo dovrà essere coperta con un mutuo a tasso agevolato a carico del cittadino, e per un altro terzo dovrà essere anticipata, sempre dal cittadino, che potrà recuperarlo nell’arco di 22 anni non pagando le imposte, mentre lo stato interviene con denaro liquido solo per l’ultimo terzo.

    Sennonché la caratteristica dell’Aquila e degli altri comuni colpiti è quella di centri storici di particolare valore, costituiti da un grandissimo numero di edifici antichi e pregevoli, 320 dei quali, di proprietà privata, sono sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza. Ci sono poi altri 800 edifici pubblici, qualificati di interesse storico, archeologico e artistico. Ora, come è possibile che un privato possa farsi carico della ricostruzione o del restauro di un edificio vincolato o semplicemente di pregio, accollandosi il 66% della spesa? Si comprende allora come il Decreto legge n. 39, se resterà nelle sue linee essenziali così come è stato concepito, costituirà l’atto di morte di una città e di tutti gli altri centri terremotati, che resteranno nei decenni avvenire cumuli di macerie e di edifici spettrali, cadenti e abbandonati.

    Ma nel decreto n. 39 c’è anche di peggio: all’art. 3, comma 1 , lettera c, si dispone che se un immobile, gravato da un mutuo, è andato distrutto, la Società Fintecna, a richiesta del privato cittadino. si accollerà il mutuo nei limiti del contributo che al predetto è stato riconosciuto, ma diverrà proprietaria di quel che resta dell’immobile. Se però il mutuo supera il contributo riconosciuto, la conseguenza parrebbe essere, dall’esame della norma, che il cittadino dovrà continuare a pagare la parte residua del mutuo: insomma non avrà più la casa ma continuerà a pagare il mutuo. Il rischio è che la città vada per gran parte nelle mani della Fintecna. Ma se, come è facile prevedere, il cittadino non riesce, col contributo e con il mutuo a tasso agevolato, a coprire l’intera spesa per il restauro o la ricostruzione (rispettando, si spera, le norme antisismiche), dovrà contrarre un ulteriore mutuo, a tasso di mercato, con la banche. Insomma quello delineato dal decreto n. 39 è un meccanismo infernale che consegnerà una città nelle mani di banche, finanziarie e usurai.

    L’ultima perla del decreto: dopo aver dichiarato la città “zona franca”, lo Stato non rinuncia a pretendere da quegli sventurati cittadini che si faranno carico della ricostruzione, il pagamento dell’IVA al 20% ( art. 3, comma 1°, lettera d). Ecco cosa miravano a coprire le tante “passerelle” e sceneggiate e come fosse interessata l’esaltazione della dignità degli abruzzesi, “forti e gentili”.

    Dott.ssa Rosella Graziani
    cittadina di L’Aquila; attualmente ospite del padre, insieme alla sua famiglia, in Paglieta (CH)

    (3 maggio 2009)

  2. Irene Cremonini  •  12 Maggio, 2009 @ 11:50

    Per non discriminare la popolazione abruzzese, la legge di conversione del DL 28.4.2009 dovrebbe recuperare i migliori contenuti delle recenti esperienze post-sismiche realizzate in base alla L 61/1998: innanzitutto il ruolo degli enti locali e l’attenzione affinché la spesa per la ricostruzione serva anche alla riduzione preventiva del rischio sismico.

    Il legame ricostruzione/prevenzione è favorito dal nuovo sistema normativo tecnico per le zone sismiche (pur ancora in rodaggio, specialmente con riferimento al patrimonio edilizio esistente), costituito dal D.M. 14.1.2008, dalla relativa circolare interpretativa (G.U. 26.2.2009), dalla Direttiva del PCM per il patrimonio culturale (GU 29.1.2008) ed infine dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, pubblicati nel 2008 a cura del Dipartimento della Protezione civile e della Conferenza delle Regioni.

    Non basta però solo richiamare le norme o solo istituire controlli edilizi, occorre anche organizzare condizioni favorevoli all’attuazione delle parti della normativa sismica più importanti per la riduzione del rischio sismico. Ciò è possibile inquadrando all’interno di strumenti di programmazione complessa gli interventi edilizi ed infrastrutturali o di riqualificazione urbana assistiti da contributo o realizzati con risorse locali e private e definendo tali programmi con percorsi partecipativi (che potrebbero anche formare la popolazione ed i tecnici alla prevenzione sismica).

    I programmi complessi devono avere una dimensione sufficientemente ampia per consentire di:
    1. descrivere l’organizzazione funzionale e spaziale degli insediamenti e dell’accessibilità (pre-sisma e voluta per il futuro) al fine di selezionare quelle opere per cui il DM 14.1.2008 (punto 2.4) prescrive livelli di sicurezza più elevati, quali infrastrutture, attrezzature, servizi pubblici strategici per l’organizzazione delle protezione civile o essenziali per la vita pubblica o il cui danneggiamento può provocare situazioni di emergenza. Come individuare le opere rispondenti ai requisiti del punto 2.4 delle NTC e come stabilire (art.4 DL) quali siano quelle da riparare con doveroso contestuale e costoso adeguamento sismico, quelle da ricostruire in sito e quelle da delocalizzare, senza uno studio generale dell’insediamento e senza avere verificato l’idoneità della destinazione d’uso sotto il profilo funzionale, di accessibilità e delle caratteristiche di sito? Come trasferire la proprietà di immobili dismessi da destinare a opere pubbliche o strategiche in sostituzione di quelli inagibili (art.4 del DL) senza le stesse verifiche e senza aver valutato le possibilità di adeguamento sismico a costi accettabili? L’incertezza sul ruolo delle singole opere nell’insediamento e sul tipo d’intervento di cui necessitano può causare ritardi e rischia di essere insostenibile in un contesto di scarsità di risorse. E infine come impostare senza studi di questo tipo il piano di verifiche e di successivi interventi urgenti di cui all’art.11 del DL?

    2. studiare le situazioni geologiche e geomorfologiche che causano effetti di sito (punto.3.2.2 e 3.2.3 delle NTC) con gli opportuni diversi livelli di approfondimento (vedi metodologia negli Indirizzi e criteri per la microzonazione, 2008). Gli effetti di sito vanno valutati nelle riparazioni, nelle ricostruzioni, nell’acquisto di immobili sostitutivi (art 3 DL) nelle nuove espansioni, anche per moduli abitativi provvisori (art.2). Non è invece chiaro nel DL chi e con quali risorse produrrà gli studi sugli effetti di sito né come sarà possibile il ripristino della sicurezza idrogeologica;

    3. individuare le effettive necessità di progettazione unitaria tra edifici contigui per ridurre le interazioni strutturali negative che si aggiungono all’intrinseca vulnerabilità dei singoli edifici (NTC 14.1.08, punto 8.7.1; Circolare 2.2.2009, punto C8A3 e Direttiva per i beni culturali, punto 4.1). Le interazioni spesso peggiorano a seguito di interventi di consolidamento o di ricostruzione di uno degli edifici dell’aggregato, se non coerentemente progettati; esse possono essere invece ridotte con interventi edilizi ben coordinati nell’isolato. Questo è un problema di pubblica sicurezza, che non può essere risolto solo dai proprietari, comprensibilmente intenti a semplificare l’intervento sul proprio edificio. La sede più opportuna sembra essere uno studio di coordinamento degli interventi edilizi a scala di isolato, svolto a cura della pubblica amministrazione, anche in modo speditivo, evitando di dover costituire consorzi tra proprietari, spesso causa di rallentamento dei lavori;

    4. programmare la realizzazione coordinata delle varie tipologie d’intervento settoriale, ottenere la cooperazione tra risorse statali, locali e private, progettare ed eseguire in modo compatibile i singoli interventi all’interno degli insediamenti e degli aggregati, cercare di risolvere, con normative, cronoprogrammi, convenzioni ed atti d’obbligo, i problemi tecnici ed amministrativi connessi alle varie fasi d’intervento, ivi compreso il problema dell’accessibilità in presenza di cantieri plurimi. Il tempo ed i costi per l’elaborazione di programmi complessi verranno sicuramente recuperati nell’esecuzione degli interventi e nei risultati di riduzione del rischio ottenuti.

    Irene Cremonini, 9.5.2009

  3. rita bianco  •  18 Maggio, 2009 @ 16:00

    Ho letto con grande interesse, sono proprio i problemi su cui si dovrebbe dibattere pubblicamente e dappertutto. Grazie

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