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Audizione presso la Commissione Ambiente e Territorio del Senato della Repubblica in merito al Decreto-Legge 28.04.2009 n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile”.
Osservazioni in merito al decreto-legge
Roma, 6 maggio 2009
Limiti fisici e temporali all’intervento
Si segnala come, stante il perdurare della crisi sismica, con uno sciame di rilevanti eventi secondari e per l’effetto di progressivo spostamento degli epicentri sismici, attualmente il quadro dei danni in essere risulta del tutto non accertabile. Il Decreto in oggetto, sia nella rubrica che lo titola che all’interno del provvedimento (art. 1 c. 2), fissa invece rigidi paletti spaziali e temporali che nel prosieguo non consentiranno l’ammissione all’intervento di eventuali ulteriori territori, ovvero di ulteriori danni che potessero avvenire in futuro nei medesimi territori già danneggiati ed individuati.
Localizzazione e dimensionamento di nuclei di moduli abitativi durevoli
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto la definizione del numero e delle caratteristiche dimensionali degli alloggi compresi nei moduli abitativi dipende dalle dichiarazioni di inagibilità degli alloggi con destinazione a prima casa, gli unici che consentono ai relativi residenti di accedere al diritto di assegnazione nei moduli. Stante il grave ritardo nell’accertamento delle inagibilità, sia per la necessità di rivederle continuamente a causa del ripetersi delle scosse sismiche, sia per la sostanziale non operatività degli uffici comunali che dovrebbero produrre le attestazioni di prima casa, attualmente non è ancora possibile definire, nemmeno in via approssimata, l’entità complessiva degli alloggi da realizzare, né quindi la rilevanza scalare delle problematiche urbanistiche ed ambientali da affrontare e il dimensionamento delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria, pur obbligatorie ai sensi del dettato del decreto stesso.
Appare inoltre irragionevole l’ipotesi di ospitare tutti gli aventi diritto in abitazioni da realizzare ex novo, scartando aprioristicamente la possibilità di attare ad uso abitativo almeno una parte del patrimonio immobiliare inutilizzato di proprietà demaniale, abbondante a l’Aquila e sostanzialmente intatto, che pure lo stesso decreto all’art. 4 c. 1 lett. a) prevede che venga trasferito in disponibilità agli enti territoriali e che ciò avvenga tramite ordinanze del PCM. Fra l’altro il riuso di patrimonio edilizio pubblico non necessario può avere il rilevante effetto di ridurre gli impatti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti e di ridurre in modo consistente i costi di urbanizzazione e infrastrutturazione, visto che si tratta di patrimonio già interamente dotato di urbanizzazioni.
Piano di ripristino degli immobili pubblici e piano dell’armatura urbana
Il Piano previsto all’art. 4 c. 1 lett. b) non può essere concepito in modo indipendente da un piano generale di revisione delle collocazioni funzionali delle attività pubbliche costituenti l’armatura urbana de l’Aquila e del suo territorio di riferimento, piano generale oggi non ancora previsto e che invece, in positivo o in negativo, produrrà effetti rilevanti sulla rinascita de l’Aquila quale centro urbano di rango regionale, sia che venga redatto ovvero che invece manchi. Si segnala la rilevanza dell’integrazione all’interno del piano dell’armatura urbana degli interventi previsti all’art. 4 c. 6) quanto a riorganizzazione e ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate.
Si rileva inoltre che mentre l’art. 4 c. 1 lett. b) assegna al MIT il compito di predisporre ed attuare il piano di ripristino degli immobili pubblici, il medesimo articolo al c. 2 designa il Presidente della Regione quale commissario delegato alla realizzazione degli interventi. Non si tratta di un bisticcio nominalistico sulla differenza di significato fra attuare e realizzare, quanto di un potenziale conflitto di poteri tra autorità centrali di livello esecutivo e autorità regionali di rango costituzionale, conflitto che va sciolto in radice, a nostro avviso a favore delle autorità regionali, fra l’altro insediate proprio a l’Aquila.
Criteri e provvidenze per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private
L’art. 3 c. 1 del Decreto prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili solo a condizione che essi presentino entrambe le seguenti condizioni:
- siano adibiti ad abitazione principale;
- siano distrutti o dichiarati inagibili.
Si tratta cioè delle medesime condizioni oggettive e soggettive che danno l’accesso al diritto di assegnazione di alloggi realizzati ai sensi dell’art. 2. In tal modo il Decreto pone in essere distinte azioni rivolte contemporaneamente ai medesimi soggetti, che vengono a) ospitati in nuove abitazioni durevoli; b) ammessi alla concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili che sono la loro abitazione principale; c) in alternativa è prevista al comma 3 la concessione di finanziamenti assistiti per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni distrutte.
L’insieme di queste decisioni (il DL è già operante) non chiarisce il destino delle unità fondiarie su cui si trovavano abitazioni distrutte i cui proprietari optino per abitazioni sostitutive; né affronta il nodo di edifici plurifamiliari distrutti i cui proprietari optino per soluzioni divergenti, gli uni per la ricostruzione in loco, gli altri per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive. Si tratta di un punto molto rilevante che nell’esperienza friulana e in quella umbra, alla luce di molteplici motivazioni, portò alla scelta di ricostruire integralmente in loco e di non agevolare mai la delocalizzazione dei residenti.
Si rileva inoltre la difficoltosa proponibilità di un soggetto unico per le funzioni di assistenza alla stipula dei contratti di finanziamento per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive, e per la gestione del relativo rapporto contrattuale. Si tratta di un campo nel quale, a fronte di criteri omogenei e certificate qualità nell’erogazione delle prestazioni di servizio, è opportuno lasciare ad una pluralità di soggetti in concorrenza fra loro le possibilità di intervento di sostegno e di intermediazione finanziaria.
Specificità territoriali relative al patrimonio storico-architettonico e monumentale
È la prima volta nella storia nazionale che un terremoto gravemente distruttivo colpisce un centro urbano di grandi dimensioni dopo l’approvazione delle leggi del 1939 di protezione del patrimonio storico-artistico. La concomitanza di distruzione sistematica e di tutela architettonico-monumentale e paesaggistica per i 180 ettari del centro storico de l’Aquila e per le altre centinaia di ettari dei centri minori e del patrimonio monumentale diffuso costituiscono una emergenza nell’emergenza, e richiedono particolari forme di intervento e modalità concertative fra le varie competenze istituzionalmente coinvolte, anzitutto le varie sopraintendenze.
Va inoltre considerato come gran parte del patrimonio edilizio storico, in particolare nel centro de l’Aquila, non fosse ormai più goduto come abitazione principale; tale circostanza, stanti le previsioni di finanziabilità attualmente incluse nel testo del decreto, lascerebbe sostanzialmente scoperto dalla possibilità di accesso a finanziamenti o a consistenti agevolazioni proprio la maggior parte del patrimonio più significativo e più degno di azioni di ripristino e di adeguamento sismico, in quanto quello che maggiormente svolge le funzioni identitarie e connotative della reciproca appartenenza di territori e comunità insediate.
Alla luce di tali rilevanti aspetti si ritiene pertanto doveroso proporre la definizione di due distinte modalità di intervento, distinguendo le azioni di ricostruzione del patrimonio storico-artistico dalle azioni relative alla città contemporanea.
Si ritiene altresì necessario definire una corretta modulazione degli interventi di sostegno economico alla ricostruzione, alla luce della rilevante differenziazione soggettiva fra i diversi proprietari di immobili storici, differenziazione che non è in alcuna relazione con la rilevanza architettonico-monumentale degli immobili.