REGOLAMENTO NAZIONALE INU - Approvato dall’Assemblea dei soci il 22.01.2000
Art. 1. Attività
Per il conseguimento dei fini statutari l'Istituto:
a) Cura l'individuazione, l'approfondimento, la diffusione
dei temi riguardanti l'ambiente, le città, il territorio
e i relativi metodi e strumenti di pianificazione urbanistica,
territoriale e dei settori rilevanti per l'ambiente e il territorio,
in relazione all'interesse della collettività.
Stabilisce a tal fine opportune collaborazioni con istituzioni
ed enti pubblici e loro associazioni, con associazioni di categoria,
ordini e albi professionali, organismi politici e sindacali,
università, enti di ricerca, associazioni e altri istituti culturali
che perseguano analoghi obiettivi;
b) Mantiene relazioni con organismi di altri Paesi operanti
in materia territoriale, ambientale,
urbanistica ed edilizia, al fine di un utile scambio di dati
e di notizie, di una durevole ed efficace collaborazione, di
una adeguata presenza del nostro Paese;
c) Promuove ed effettua periodicamente congressi, convegni,
mostre, esposizioni di carattere regionale o locale, nazionale
e internazionale che servano a richiamare l’opinione pubblica
sui problemi territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi;
partecipa, sia direttamente, sia a mezzo di propri rappresentanti
ai congressi, alle mostre e alle altre manifestazioni aventi
analoghe finalità;
d) Promuove, anche in collaborazione con altri Enti, bandi
di concorso per borse di studio e premi destinati ad incentivare
lo studio, la ricerca e la diffusione di temi urbanistici e
ambientali anche presso l'opinione pubblica; in particolare
promuove il Premio INU, riservato a personalità non operanti
in campo professionale o nella pubblica amministrazione, che
tuttavia abbiano contribuito significativamente agli stessi
fini;
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e) Designa propri rappresentanti in seno agli organismi
di carattere territoriale, ambientale, urbanistico ed edilizio
e nelle commissioni giudicatrici di concorsi internazionali
e nazionali;
f) Promuove direttamente e indirettamente conferenze,
corsi di lezioni, pubblicazioni, raccolte di dati statistici,
di elaborati tecnici e manifestazioni di carattere scientifico
e culturale, nonché la diffusione più ampia possibile presso
l'opinione pubblica e gli enti competenti di ogni argomento
o notizia che riguardi la salvaguardia e la gestione del territorio
e dell'ambiente;
g) Esprime il proprio parere a sostegno degli interessi collettivi
e della correttezza tecnico-scientifica di leggi provvedimenti
relativi a concorsi, piani, programmi, progetti e provvedimenti
interessanti il campo territoriale, ambientale, urbanistico
ed edilizio, valendosi di tutti i mezzi e i poteri riconosciuti
dalle leggi vigenti.
h) Su richiesta di enti pubblici nazionali, regionali e locali,
di altri enti e associazioni o soggetti di ricerca e consulenza
presta la propria consulenza per studi e ricerche finalizzati
alla conoscenza dell'ambiente e del territorio, a provvedimenti
legislativi e alla loro attuazione, ad atti di pianificazione,
o comunque alla gestione e soluzione di problemi relativi all'ambiente,
al territorio ed all'edilizia;
i) Promuove e diffonde anche con proprie pubblicazioni la
conoscenza dell'ambiente e del territorio, l'evoluzione
e l'innovazione della cultura disciplinare, l'informazione sull'attività
degli enti e dei soggetti competenti alla pianificazione e alla
gestione territoriale, ambientale e settoriale.
l) Promuove la costituzione di strutture operative anche
societarie, che mettono le competenze scientifiche, territoriali
e culturali maturate all’interno dell’INU al servizio dello
Stato, delle Regioni e degli Enti locali e più in generale dei
soggetti pubblici e privati interessati ad un uso sostenibile,
efficace ed efficiente, equo e democratico, del territorio e
dell’ambiente
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Art. 2. Membri effettivi
La nomina a Membro effettivo può essere conferita a studiosi
che abbiano eseguito ricerche, studi, piani, programmi e progetti
di particolare rilievo nelle materie di interesse dell’Istituto,
a coloro che con documentata competenza svolgono attività pratica
in tali materie in coerenza con i fini statutari dell’Istituto,
nonché a quanti hanno contribuito con la propria opera all’avanzamento
e alla diffusione della cultura della città e del territorio.
Il Consiglio direttivo nazionale cura la formazione e l’aggiornamento
periodico dell’Albo dei Membri effettivi dell’INU.
Art. 3. Procedura di nomina e ammissione
Le proposte di nomina a Membro effettivo sono presentate al
Consiglio direttivo nazionale dalla Sezione territorialmente
competente, unitamente ad una relazione, firmata dal Presidente
della Sezione stessa, che riassuma il curriculum scientifico
e professionale del candidato, illustrandone i meriti e la manifestata
adesione ai fini statutari dell'Istituto; solo eccezionalmente
il Consiglio Direttivo nazionale esamina domande pervenute direttamente,
e in tal caso solo se corredate da un significativo curriculum
e da documenti comprovanti l'attività effettivamente svolta,
sentita comunque la Sezione di riferimento.
Le domande vengono approvate a maggioranza, sulla base
di una relazione della competente commissione del Consiglio
direttivo nazionale, costituita di norma dal Collegio dei probi
viri.
Le proposte di nomina a Socio aderente, presentate da
due membri effettivi, e le proposte di ammissione come Ente
associato sono approvate dalla Sezione territorialmente competente,
il cui Presidente provvede all'immediato inoltro di tutta la
documentazione e dei dati necessari per la convalida del Consiglio
direttivo nazionale e la registrazione. Il Consiglio direttivo
nazionale approva le proposte relative ad Enti di livello nazionale.
Sono sempre approvate le proposte relative ad Enti pubblici;
qualora queste pervengano direttamente alla sede centrale, sono
approvate dal Consiglio direttivo nazionale; il Segretario provvede
comunque ad informare dell'avvenuta iscrizione la Sezione competente
per territorio. Il Consiglio direttivo nazionale esercita poteri
sostitutivi a quelli delle Sezioni, qualora queste non diano
nessuna risposta alle proposte di nomina a Membro effettivo
e ad Ente associato per oltre sessanta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione. Il Consiglio direttivo nazionale
può delegare alla convalida delle nuove iscrizioni la Giunta
esecutiva.
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Art. 4. Elenco speciale dei membri
effettivi benemeriti
E’ istituito l’Elenco speciale dei Membri Effettivi Benemeriti
Possono essere inseriti nell'Elenco speciale dei membri effettivi
benemeriti i membri effettivi che abbiano compiuto il settantesimo
anno d'età, che siano membri effettivi da almeno venti anni
e che per gli stessi abbiano versato regolarmente la quota associativa.
L'inserimento nell'Elenco speciale è deliberato dal Consiglio
direttivo nazionale, su proposta della Sezione territorialmente
competente ed è tacitamente rinnovato ogni anno, salvo diversa
comunicazione dell'interessato, per tutta la sua vita. I membri
effettivi inseriti nell'Elenco speciale sono esonerati dal pagamento
della quota associativa, ma conservano tutti i vantaggi e le
opportunità offerte ai soci, ivi compreso l'invio della rivista
Urbanistica informazioni, delle convocazioni delle Assemblee,
di tutti gli inviti spediti ai soci, nonché agli sconti previsti
per i soci per la partecipazione a manifestazioni e per l'acquisto
di pubblicazioni. Gli iscritti nell'elenco speciale non possono
votare nelle Assemblee sociali, né far parte degli organi
dirigenti nazionali e regionali.
Art. 5. Esclusione dei soci
Oltre che nel caso di attività contrastanti con i fini statutari
dell’Istituto, l’esclusione dei membri effettivi e dei soci
aderenti può essere deliberata dal Consiglio direttivo nazionale
per gravi mancanze nell’assolvimento di pubblici uffici, per
condanna penale in seguito a sentenza per reati di particolare
gravità passata in giudicato. Nel caso di procedimenti avviati,
ma non conclusi, relativi ai suddetti reati, su motivata richiesta
della Sezione, il Consiglio direttivo nazionale può procedere
alla sospensione del socio con la stessa procedura di cui ai
commi seguenti. Nel caso di proposta di esclusione da parte
della Sezione, la proposta stessa dovrà essere deliberata dal
Consiglio direttivo della Sezione e rimessa all’Istituto con
una motivata relazione riservata al Presidente, che dovrà esprimere
il suo parere personale, e con eventuali documenti giustificativi.
Il Consiglio direttivo nazionale deve dare il proprio parere
nel merito delle proposte di esclusione con voto espresso da
maggioranza qualificata, costituita dalla metà più uno dei membri
del Consiglio. Ove tale parere sia favorevole alla proposta,
questa deve essere comunicata con lettera raccomandata all’interessato
che avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni entro un
termine prefissato. Il Consiglio direttivo nazionale delibera
quindi in forma definitiva l’esclusione dei membri effettivi
e dei soci aderenti a maggioranza. Il provvedimento di esclusione
viene pubblicato nelle cronache dell’Istituto.
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Art. 6. Morosità
I membri effettivi morosi per oltre un biennio cessano di
fruire dei servizi dell'Istituto; il Segretario, previa
comunicazione all'interessato e alla Sezione di appartenenza
colloca il nominativo in apposito elenco; tale provvedimento
cessa automaticamente con il pagamento delle quote associative
dovute per l'anno in corso e per l'anno precedente, quest'ultima
eventualmente decurtata del costo dei servizi non usufruiti
e non richiesti. L'esclusione dei soci aderenti è deliberata
in caso di morosità per oltre un biennio; la proposta di
esclusione viene comunicata all’interessato con lettera in cui
viene fissato un termine entro il quale ha facoltà di regolarizzare
la propria posizione, versando le quote associative dovute per
l'anno in corso e per l'anno precedente, quest'ultima eventualmente
decurtata del costo dei servizi non usufruiti e non richiesti.
Decorso tale termine, il Segretario, previa comunicazione
alla Sezione di appartenenza, procede alla cancellazione del
nominativo dall'albo dei soci. L'esclusione degli Enti associati
per morosità di oltre due anni è deliberata dal Consiglio direttivo
nazionale, o dalla Giunta esecutiva per delega del Consiglio,
su proposta del Segretario, previa comunicazione alle Sezioni
di appartenenza. I soci non in regola con il versamento della
quota associativa dell'anno in corso non possono votare nelle
assemblee e negli altri organi regionali e centrali dell'Istituto,
e non sono considerati ai fini delle attività istituzionali.
Art. 7. Svolgimento dell'Assemblea
Qualora l'Assemblea non deliberi la sede della riunione annuale
successiva, la scelta della località nella quale si svolgerà
l’Assemblea generale annuale dei soci è fatta dal Consiglio
direttivo nazionale, seguendo di massima criteri di rotazione
tra la sede centrale e le Sezioni regionali. L’avviso di
convocazione dell’Assemblea generale è spedito a tutti i soci
30 giorni prima se si tratta di Assemblea ordinaria o 15 giorni
se si tratta di Assemblea straordinaria. Le Assemblee, tanto
ordinarie che straordinarie, eleggono la loro presidenza e segreteria
fra i membri effettivi dell’Istituto. I rappresentanti degli
enti associati per partecipare alle assemblee comprovano tale
qualifica con idonei documenti. I legali rappresentanti
degli enti possono tuttavia designare un proprio delegato a
rappresentare l'Ente. Possono partecipare in ogni caso alle
votazioni solo i membri effettivi, i soci aderenti e gli Enti
associati in regola con il pagamento della quota associativa.
In caso di votazione per referendum, sono considerati come presenti
tutti coloro che hanno risposto al referendum stesso. La
Giunta nomina tre scrutatori che, in presenza della Giunta
stessa, procedono alla apertura delle buste contenenti i voti
e al relativo scrutino. Il verbale firmato dal presidente e
dal segretario e dagli scrutatori viene trascritto nell'apposito
libro.
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Art. 8. Elezione dei rappresentanti
Per la elezione dei rappresentanti si procede a votazione segreta.
I candidati debbono trovarsi nelle condizioni dei partecipanti
all'Assemblea. Non possono essere candidati alla stessa
rappresentanza coloro che abbiano già svolto tre mandati consecutivi
e precedenti quello per cui l'Assemblea elegge i rappresentanti.
Le candidature devono essere presentate in apertura dell'Assemblea,
consegnandole sottoscritte dagli interessati al Presidente della
stessa. Per la proposizione delle candidature il Presidente
convoca la Commissione elettorale tre mesi prima della data
delle elezioni. La Commissione è formata da: Presidente Onorario,
Presidente uscente e dai Presidenti delle Sezioni regionali.
La Commissione, presieduta dal Presidente Onorario, propone
una lista di candidati dei quali fa parte, se candidabile, il
Presidente uscente. Per le votazioni l'Assemblea sceglie
nel suo seno tre scrutatori, uno dei quali assume le funzioni
di presidente del seggio e redige seduta stante, con l'aiuto
degli scrutatori, un verbale delle votazioni e dei loro esiti,
che consegna al Presidente dell'Assemblea unitamente al plico
contenente le schede scrutinate. Ciascun partecipante all'Assemblea
non potrà esercitare più di una delega di un socio della stessa
categoria. Per l'esercizio della delega i moduli di delega
con la stampigliatura nominativa del delegante devono essere
consegnati al presidente del seggio. Delegante e delegato debbono
risultare in regola con il pagamento della quota associativa;
la delega deve a tal fine essere vidimata dalla Segreteria dell'Istituto
prima dell'apertura dei seggi.
Art. 9. Consiglio direttivo
La prima convocazione del Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea,
è fatta dal Presidente Onorario o in sua assenza dal Consigliere
col maggior numero di voti, il quale pone al primo punto dell’ordine
del giorno la convalida degli eletti dall’Assemblea. In caso
di parità di voti, è eletto Consigliere il Socio che ha maggiore
anzianità di iscrizione all’Istituto. Le successive convocazioni
vengono fatte dal Presidente o dal Vicepresidente, sentita la
Giunta esecutiva. Le convocazioni sono effettuate, anche
attraverso e-mail, mediante avviso contenente l’ordine del giorno,
inviato 8 giorni prima della data fissata per la riunione a
tutti i componenti del Consiglio e ai revisori dei conti effettivi.
Ove ciò sia disciplinato dal Regolamento della sezione i membri
del Consiglio rappresentanti della Sezione possono delegare
altri membri del Consiglio direttivo della Sezione stessa a
partecipare in loro vece alle riunioni del consiglio direttivo
nazionale. I rappresentanti degli enti associati nel Consiglio
direttivo nazionale devono essere muniti di delega del legale
rappresentante dell’Ente. Per la validità delle deliberazioni
del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni
palesi prelevale il voto del Presidente e in sua assenza quello
del Vicepresidente. In caso di parità nelle votazioni segrete
si procede a nuova votazione e, ove si verificasse nuovamente
la parità, la deliberazione si intende non avvenuta. Il Consiglio
direttivo elegge con le modalità di cui all’art. 8 e con votazione
separata il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva,
tra i membri della quale individua il Tesoriere e nomina tra
i membri effettivi il Segretario. I verbali delle riunioni
del Consiglio debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario
e trascritti in apposito libro, dopo la lettura e approvazione
nella riunione stessa, in caso di urgenza, o successivamente,
con le modalità da stabilirsi di volta in volta dal Presidente.
Il Consiglio direttivo cura la redazione e l’aggiornamento dell’albo
dei soci, ne comunica tempestivamente alle Sezioni regionali
ogni variazione e ne demanda la gestione al Segretario ed alla
segreteria dell’Istituto. I membri delegati dall’Istituto
a rappresentarlo in occasione di convegni, congressi, conferenze,
assemblee o simili inviano alla segreteria dell’Istituto il
testo, lo schema o un resoconto del loro intervento.
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Art. 10. – Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva, oltre ai compiti statutari, coadiuva il
Presidente e il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e nell’assolvimento
di tutti gli altri loro compiti. Essa può delegare al Presidente
e al Vicepresidente la facoltà di deliberare su determinati
argomenti. La Giunta esecutiva viene eletta nella prima riunione
del Consiglio direttivo dopo l’Assemblea generale dei soci.
Ai lavori della Giunta partecipa il Segretario, qualora non
ne faccia parte. La Giunta è convocata dal Presidente che stabilisce
l’ordine del giorno con avviso da comunicarsi almeno 5 giorni
prima della riunione, salvo casi di urgenza. La Giunta delibera
con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa
la partecipazione per delega. In caso di parità si applica
il disposto del precedente art. 7. I verbali delle riunioni
della Giunta, redatti di norma dal Segretario, firmati dal Presidente
e dal Segretario, vengono trascritti nell’apposito libro.
Art. 11. Organismi collaterali
Il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni,
Osservatori o altre strutture organizzative per promuovere e
favorire lo sviluppo di studi e ricerche in particolari ambiti
tematici o su specifici argomenti. In tal caso il Consiglio
direttivo nazionale nomina il Presidente/coordinatore ed eventualmente
il Segretario di detto organismo, approva il programma di studio,
le iniziative ad esso connesse e, nel corso del mandato e alla
sua conclusione, valuta ed eventualmente approva i risultati
conseguiti, sia dal punto di vista culturale che operativo.
Alle Commissioni e agli altri organismi similari possono essere
invitati a partecipare anche studiosi ed esperti di altre discipline,
o comunque non facenti parte dell'Istituto. Nel bilancio dell'Istituto
è iscritta una somma per finanziare l'attività ordinaria di
detti organismi, che possono essere collocati operativamente
presso le Sezioni, in tal caso le Sezioni avranno diritto ad
un contributo economico a fronte delle spese sostenute. Per
la più rapida ed efficace conduzione delle iniziative di Istituto
(congressi, convegni, mostre, rassegne, ricerche su temi specifici
o generali, il Consiglio direttivo nazionale può costituire
organismi collaterali con autonomia di gestione e durata definita
in relazione allo svolgimento dell’iniziativa. In caso di
urgenza tale provvedimento può essere adottato dalla Giunta
esecutiva, che dovrà sottoporlo a ratifica del Consiglio direttivo
nella prima riunione successiva alla data della discussione
della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nazionale nomina
in tal caso un responsabile dell'iniziativa, ne approva il programma
sia per gli aspetti culturali che organizzativi ed economici
e, al termine del mandato, valuta ed eventualmente approva i
risultati conseguiti. Per la gestione in particolare delle
ricerche e consulenze commissionate da soggetti esterni all'Istituto,
ivi comprese quelle di pertinenza delle Sezioni, il Consiglio
direttivo nazionale nomina tra i dirigenti nazionali il Coordinatore
del settore Ricerche e Consulenze, con il compito di istruire
e definire le proposte, designare i responsabili delle singole
iniziative da proporre al Consiglio stesso per la nomina e,
d'accordo con questi, gli eventuali collaboratori scientifici,
vigilare sul corretto andamento dei lavori, istruire con i responsabili
il rendiconto finale da presentare al Consiglio per l'approvazione
e, ove previsti, i rendiconti intermedi. Nel caso di ricerche
e consulenze di pertinenza delle Sezioni tali funzioni sono
svolte di concerto con la Sezione interessata. Il Coordinatore
del settore ricerche e consulenze è comunque tenuto a segnalare
tempestivamente al Presidente dell'Istituto eventuali irregolarità
o significative modifiche del programma approvato. Il Consiglio
direttivo nazionale e, per le ricerche e consulenze di pertinenza
delle Sezioni, il Consiglio direttivo regionale svolgono in
ogni caso funzioni di Comitato scientifico. La gestione
degli organismi di cui al presente articolo è comunque sottoposta
agli organi dirigenti e di controllo dell'Istituto.
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Art. 12. Rimborso delle spese
Le attività dei dirigenti regionali e nazionali dell'Istituto
nell'ambito degli organi istituzionali, per le attività editoriali,
o comunque per conto dell'Istituto, sono svolte in regime di
volontariato, e per esse non può essere percepito direttamente
o indirettamente alcun compenso. La Giunta Esecutiva delibera
ed aggiorna periodicamente le modalità per il rimborso delle
spese sostenute dai consiglieri o dai soci per conto e nell’interesse
dell’Istituto e i relativi limiti massimi in relazione anche
alle disponibilità finanziarie e alle previsioni di bilancio.
A tali modalità si attengono di norma le Sezioni.
Art. 13. – Presidente
Il Presidente, e, in sua assenza o per sua delega il Vicepresidente,
cura la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
direttivo e della Giunta, stipula contratti dagli stessi
disposti, e sottoscrive fidi e garanzie con gli Istituti di
credito e/o assicurativi, sovrintende a tutte le attività dell’Istituto.
Art. 14. – Segretario e segreteria
Il Segretario è responsabile della tenuta dei verbali della
Giunta e del Consiglio, e – d’intesa con il Presidente e
il Tesoriere – sovrintende al funzionamento e all’organizzazione
della sede centrale, al regolamento dei rapporti con il personale
dipendente e con eventuali servizi esterni, ed in generale,
alle iniziative necessarie per realizzare le decisioni degli
organi dell’Istituto. Il Segretario riferisce al CDN in merito
alle attività di competenza. Su proposta del Segretario,
il Consiglio direttivo nazionale può deliberare la formazione
di una Segreteria, per assistere il Segretario nello svolgimento
delle sue funzioni.
Art. 15. Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende col Presidente ed il Segretario
all’amministrazione dell’Istituto, redige annualmente il bilancio
preventivo e quello consuntivo, provvede alle relative variazioni,
alle spese di ordinaria amministrazione e alle spese aggiuntive
o straordinarie deliberate dal Consiglio direttivo nazionale
o per esso dalla Giunta, in relazione alle voci di bilancio,
firma gli ordini di incasso e i mandati di pagamento, sovraintende
alla tenuta della contabilità dell'Istituto e delle sue Sezioni.
Il Presidente, o, in sua vece, il Tesoriere hanno la firma
per il prelevamento dei depositi intestati all’Istituto.
In occasione di congressi, convegni, mostre, esposizioni di
carattere regionale o locale, nazionale e internazionale ed
altre manifestazioni od attività straordinarie, il Tesoriere,
d’intesa con il Presidente, può disporre il trasferimento motivato
di un fondo spese ad uno dei responsabili designati dal Consiglio
direttivo nazionale per l’organizzazione e la conduzione dell’iniziativa,
che assume in tal caso la funzione di Economo e risponde direttamente
al Tesoriere delle spese effettuate.
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Art. 16. Revisori dei conti
I Revisori dei conti eletti dall'Assemblea dei soci costituiscono
organo interno dell'Istituto e non devono quindi essere necessariamente
abilitati ai relativi compiti. L'Istituto provvede comunque
a dotarsi di competenze esterne per lo svolgimento delle funzioni
di revisore a termini di legge. Ai revisori deve essere notificato
l’avviso di convocazione del Consiglio perchè essi possano partecipare
alle riunioni. Qualora gli aventi diritto a subentrare al
posto vacante di Revisore dei conti siano due o più per aver
riportato pari voti si procede secondo le modalità dell’art.
7 del presente Regolamento.
Art. 17. Presidente Onorario
Il Presidente Onorario viene nominato dall’assemblea dei
Soci e resta in carica a tempo indeterminato. Il Presidente
Onorario partecipa ai Consigli Direttivi, svolge i ruoli di
alta rappresentanza nelle attività dell’Istituto, presiede la
Commissione elettorale di cui all’art. 6 e convoca, presiedendolo,
il primo Consiglio dei rappresentanti eletti; può inoltre essere
incaricato dagli Organi Dirigenti dell’Istituto di svolgere
particolari compiti di alto profilo disciplinare nei rapporti
con l’esterno, custodisce ed approva l’Albo dei soci benemeriti
godendone esso stesso i benefici
Art. 18. Attività pubblicistica
Il Consiglio direttivo nazionale è responsabile dell'attività
pubblicistica dell'Istituto. Nomina i direttori delle pubblicazioni
periodiche e i rispettivi comitati di redazione su proposta
dei direttori, nonché i curatori e responsabili di singole pubblicazioni,
approva gli impegni di spesa inseriti a bilancio, o da inserire
con variazione dello stesso e coordina le attività editoriali
della sede centrale; in qualità di Comitato scientifico delle
riviste e delle altre pubblicazioni si riunisce almeno due volte
l'anno, in sedute appositamente dedicate, per discutere ed eventualmente
approvare i programmi editoriali dell'Istituto e delle singole
riviste e pubblicazioni. Le Sezioni regionali curano la propria
attività pubblicistica.
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Art. 19. Quote associative e contributi
Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce annualmente le
quote associative annuali dei soci aderenti e degli enti associati
(per categoria e dimensione), nonché la parte della quota associativa
dei membri effettivi spettante alla sede centrale, in misura
uguale per tutte le Sezioni. Le quote associative sono versate
di norma alla sede centrale dell'Istituto entro il 30 gennaio
di ogni anno; qualora siano eccezionalmente riscosse dalle Sezioni,
comunque a ciò delegate dal Presidente nazionale, vengono immediatamente
trasferite alla sede centrale, con i dati relativi al socio.
La sede centrale provvederà a rimettere ogni bimestre alle
Sezioni quanto di loro competenza. I contributi ordinari
e straordinari erogati da enti locali e altri soggetti, liberalmente
o in occasione di manifestazioni e iniziative promosse dalle
Sezioni dell'Istituto, o alle quali esse abbiano partecipato,
restano di competenza delle Sezioni stesse e dei relativi bilanci;
qualora gli importi relativi fossero versati alla sede centrale
per motivi contabili o fiscali, il Tesoriere provvederà a versarle
nelle casse della Sezione nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre 60 giorni dal loro ricevimento. Qualora detti
contributi comprendano, conglobino o sostituiscano la quota
associativa annuale, è comunque dovuta alla sede centrale la
parte di essa prestabilita per competenza.
Art. 20. – Deposito delle entrate
Le somme destinate a capitale vengono depositate presso uno
o più Istituti di credito, ovvero investite in titoli e/o azioni
e/o nell’acquisto di beni immobili, secondo le deliberazioni
da adottarsi dal Consiglio direttivo con le modalità di cui
al precedente Art. 9. Le entrate ordinarie sono depositate
in conto corrente o a risparmio presso un Istituto di credito
da scegliersi dalla Giunta esecutiva, e saranno prelevate con
assegni firmati dal Presidente o, in sua vece, dal Tesoriere.
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Art. 21. Attività delle Sezioni
Le Sezioni costituiscono articolazione dell'Istituto nelle
diverse realtà territoriali e contribuiscono al radicamento
in queste dell'Istituto, alla diffusione dei suoi valori, alla
promozione delle sue attività e in generale di una più avanzata
cultura dell'ambiente e del territorio. Esse svolgono pertanto
tutte le attività di cui al precedente art. 1, concorrendo al
perseguimento delle finalità dell'Istituto con piena autonomia
di iniziativa e di gestione, fermi restando i vincoli statutari
e di bilancio, con particolare ma non esclusiva attenzione alle
realtà e alle situazioni regionali e locali. Le Sezioni collaborano
inoltre all'attività degli organi nazionali dell'Istituto e
alle iniziative di carattere nazionale e internazionale da essi
promosse, anche con la segnalazione di problemi specifici che
assumano carattere nazionale o comunque interesse culturale
più generale. L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna
Sezione sono conformati da apposito regolamento, approvato dalla
Assemblea dei soci della Sezione stessa e trasmesso al CDN che
lo ratifica. Per le attività di ricerca e consulenza commissionate
da soggetti esterni all'Istituto le Sezioni si attengono alle
regole generali fissate dal presente regolamento e sono tenute
a versare alla sede centrale un contributo alle spese generali
dell'Istituto determinato caso per caso in accordo con il responsabile
del settore di cui all'art. 9. Possono essere stabiliti
accordi di cooperazione permanenti o su singole iniziative tra
più Sezioni, e tra le Sezioni ed altri Enti, organismi o associazioni.
Le Sezioni collaborano comunque con le espressioni locali di
enti, organismi e associazioni nazionali con cui l'Istituto
abbia sottoscritto accordi di cooperazione. Ogni Sezione
è tenuta a rispettare lo Statuto, il presente regolamento, relativamente
ai rapporti con la sede centrale, in particolare per quanto
riguarda gli obblighi statutari, la partecipazione agli organismi
direttivi, la formazione dei bilanci di Sezione e la tenuta
della contabilità.
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Art. 22. Costituzione e funzionamento
delle Sezioni
La costituzione della Sezione è di norma riservata alla iniziativa
dei membri effettivi. Il Presidente dell’Istituto, su conforme
parere del Consiglio direttivo, ha facoltà di promuovere la
costituzione stessa adottando all’uopo i provvedimenti del caso.
La Sezione è retta da un Consiglio direttivo che rimane in carica
per un biennio. La composizione del Consiglio direttivo è fissata
dal Regolamento della Sezione. Esso comprende non meno di
cinque membri di cui almeno tre Membri effettivi. Le Sezioni,
sotto la responsabilità del Presidente, inviano alla sede centrale
annualmente i verbali delle Assemblee, i bilanci preventivi
e consuntivi, i programmi delle attività ed a fine anno una
relazione sull'attività svolta, l’omissione di questi adempimenti
sospende quanto previsto all’Art. 19, 3 comma. Nel caso in cui
si verifichino irregolarità o gravi deficienze di funzionamento
di una Sezione, il Presidente dell’Istituto, su deliberazione
del Consiglio direttivo nazionale ed effettuati gli accertamenti
relativi anche eventualmente a mezzo di ispezioni, può dichiarare
decadute le cariche sociali e nominare un Commissario con l’incarico
di provvedere al riordinamento della Sezione e alla convocazione
dell’Assemblea dei Soci per la ricostituzione delle cariche.
Trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza degli organi il Presidente
dell'Istituto invita ad indire l'Assemblea per il rinnovo delle
cariche nei successivi tre mesi: trascorso tale termine il Presidente
dell'Istituto promuove direttamente l'Assemblea dei soci appartenenti
alla Sezione.
Art. 23. Sede ed articolazione delle
sezioni
L'Assemblea dei soci della Sezione stabilisce la sede della
Sezione, di norma nel capoluogo della Regione. L'eventuale
articolazione territoriale della Sezione deve essere disciplinata
dal Regolamento della Sezione stessa.
Art. 24. – Bilanci delle sezioni
Al fine della formazione del bilancio consolidato dell’Istituto,
i bilanci consuntivi e preventivi delle sezioni vengono trasmessi
alla sede centrale insieme alla relazione finanziaria entro
i termini stabiliti dal Tesoriere. La Sezione tiene registri
contabili normalizzati secondo le indicazioni del Consiglio
direttivo nazionale. Nel caso di attività (ricerche su commissione,
pubblicazioni, etc.) finanziate attraverso incarichi, convenzioni,
etc. con organismi esterni, la Sezione nomina un responsabile
che risponde al Presidente dell’Istituto della conduzione amministrativa
dell’incarico. La Sezione è tenuta ad inviare ogni anno,
e comunque al termine dell’incarico, una breve relazione sull’attività
svolta e il conto economico relativo.
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Art. 25. – Regolamento delle sezioni
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento
le Sezioni adeguano il proprio oppure, se prive, lo approvano
secondo le modalità e le procedure del presente articolo le
cui norme prevalgono su quelle dei vigenti regolamenti di Sezione.
Il regolamento delle Sezioni definisce, nell’ambito delle norme
statutarie e del presente regolamento, le modalità del funzionamento
delle Sezioni e dei loro organi. Il regolamento delle Sezioni
è proposto dal Consiglio direttivo, trasmesso ai Soci e approvato
dall’Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
In caso di urgenza può essere approvato dal Consiglio direttivo;
in tal caso è sottoposto per la ratifica alla prima Assemblea
utile. Il Consiglio direttivo nazionale ratifica il Regolamento
delle sezioni ove questo non contrasti con le norme statutarie
e regolamentari. Può rinviarlo alla Sezione per un riesame
ove individui contrasti tra il Regolamento della Sezione e gli
indirizzi di politica culturale e organizzativa dell’INU emersi
dall’Assemblea.
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